OBBLIGHI ANTINFORTUNISTICI DEL DATORE DI LAVORO: IL LAVORATORE DEVE FORNIRE LE PROVE DELL’INADEMPIMENTO
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La Sentenza n. 11981 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro del 10/06/2016 afferma che il lavoratore che subisce un danno dall’inadempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui all’art. 2087 c.c., è soggetto all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza non solo del fatto materiale, ma anche delle regole di condotta, che assume essere state violate, volte a garantire l’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro.
Il fatto deriva dal contenzioso tra un lavoratore e la società di cui è dipendente. Entrando nel dettaglio, con una sentenza depositata il 13/01/2010, la Corte d’Appello di Catania confermava la statuizione di prime cure rigettando la domanda proposta dal lavoratore A.C. di ottenere dall’Azienda Municipalizzata Trasporti C., il risarcimento dei danni subiti a causa della sua malattia. Il lavoratore, infatti, riconduceva la causa della malattia a cui era affetto alla violazione e alla falsa applicazione da parte dell’azienda dell’art. 2087 del Codice Civile, secondo il quale “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il lavoratore che avanzava ricorso sosteneva di aver allegato agli atti la documentazione clinica relativa alla sua malattia e riteneva che la malattia stessa fosse presumibilmente derivata dai microtraumi provocati dalla postura e dalle vibrazioni meccaniche dei mezzi su cui aveva svolto le mansioni di conducente di linea. Tra l’altro, egli sosteneva che l’azienda di trasporti non aveva dimostrato l’adozione di tutte le cautele idonee ad evitargli il danno.
Tuttavia la Corte Suprema di Cassazione sosteneva che l’esistenza di una malattia professionale e il suo grado invalidante, riportati generalmente nella certificazione medica di parte, devono essere accertati e valutati dal giudice con l’ausilio di una consulenza tecnica di un ufficio di medico legale. Pertanto il motivo del ricorso proposto dal lavoratore risulta infondato.
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Per approfondimenti si allega alla presente il testo completo della Sentenza n. 11981 del 10/06/2016.
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