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NUOVO TESTO UNICO DELLA SICUREZZA: OBBLIGO DI FORMAZIONE E QUALIFICA PER GLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI (CEI 11-27)

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Con l’entrata in vigore del D. Lgs 81/2008 (15 maggio 2008) diviene obbligatorio (art. 82), nel caso di lavori in tensione, riconoscere l’idoneità dei lavoratori secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica. Nel caso specifico la normativa di riferimento è la CEI 11-27, 3° edizione, che fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. Tale norma prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere di persona esperta, persona avvertita o idonea ai lavori sotto tensione. La norma C.E.I. 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica delle attività del lavoro elettrico, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte, avvertite o idonee ad operare sugli impianti elettrici.
Anche nel caso di lavori in prossimità di parti attive (art. 83 del D.Lgs 81/08) è necessario adottare disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dei conseguenti rischi secondo le disposizioni contenute nelle norme CEI 11-27, CEI 50110-1 e CEI 50110-2.
Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro, in caso di violazione degli obblighi sopraccitati, sono particolarmente severe: la pena è l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2000 a 1000 €.
Il nuovo D. Lgs 81/08 obbliga inoltre il datore di lavoro ad eseguire una specifica valutazione del rischio elettrico (art. 80) tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nel luogo di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizi prevedibili.
A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione oltre a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza degli impianti.
La valutazione specifica del rischio elettrico deve essere integrata nel documento di valutazione dei rischi entro il 29 luglio 2008 che dovrà riportare data certa.

Si ricorda che il giorno 05 giugno e 06 giugno Vega Engineering organizza un corso per addetti ai lavori elettrici seconda la norma CEI 11-27. Per iscriversi clicca qui

Per maggiori approfondimenti sul D. Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) clicca qui.

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