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NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

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Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 20-8-2015 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“, definito nuovo Codice di prevenzione incendi.

Il decreto, composto di 5 articoli e di un allegato, risponde alla “necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali“.

Analizzando il testo del decreto, l’articolo 1 dispone che le norme tecniche di prevenzione incendi presenti in allegato al decreto stesso, si possono applicare “alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76“, tutto ciò nel rispetto delle modalità indicate nell’articolo 2 del decreto.
L’articolo 3 riguarda l’impiego dei prodotti per uso antincendio mentre il 4 dispone che il monitoraggio dell’applicazione delle norma tecniche è affidato alla Direzione centrale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e del Ministero dell’Interno. Il decreto 3 agosto 2015 entrerà in vigore “il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana” (articolo 5), ovvero il 18 novembre 2015.
Infine l’allegato al decreto 3 agosto 2015, che costituisce la parte più corposa del decreto 3 agosto 2015, è strutturato nelle seguenti sezioni:
Sezione G – Generalità: Termini, definizioni e simboli grafici; Progettazione per la sicurezza antincendio; Determinazione dei profili di rischio delle attività.
Sezione S – Strategia antincendio (definisce le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività al fine di ridurre il rischio di incendio): Reazione al fuoco; Resistenza al fuoco, Compartimentazione; Esodo; Gestione della sicurezza antincendio; Controllo dell’incendio; Rivelazione ed allarme; Controllo di fumi e calore; Operatività antincendio.
Sezione V – Regole tecniche verticali (definisce le regole tecniche di prevenzione incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che saranno implementate nel tempo): Aree a rischio specifico; Aree a rischio per atmosfere esplosive; Vani degli ascensori.
Sezione M – Metodi (metodologie progettuali): Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio; Scenari di incendio per la progettazione prestazionale; Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

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