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NUOVE DEPENALIZZAZIONI DEI REATI: COSA CAMBIA PER LA SICUREZZA?

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Con la Circolare n.6/2016, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sul D.Lgs. 8/2016, contenente le disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, Legge Delega 67/2014.

Tramite il decreto legislativo sono previste:
1) la depenalizzazione per tutti gli illeciti sanzionati con multa oppure ammenda, eccetto le fattispecie relative a salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza pubblica, edilizia ed urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, armi, gioco d’azzardo, elezioni e finanziamento ai partiti;
2) l’abrogazione di alcuni reati e l’introduzione di illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili.

Per quanto riguarda il campo di applicazione del decreto, infatti, nella Circolare il Ministero sottolinea immediatamente che “ai sensi dell’art.1, comma1, del Decreto in esame sono oggetto di depenalizzazione i reati puniti con pena pecuniaria e quindi delitti e contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda”, ma aggiunge che lo stesso D.Lgs. 8/2016 “esclude espressamente dalla depenalizzazione i reati contemplati dal D.Lgs. n.81/2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con la conseguenza che i reati “puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda, conservano natura penale e pertanto continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore”.

Nella Circolare n.6/2016 si nota che il Legislatore, con il D.Lgs. 8/2016, distingue due regimi sanzionatori in ragione del tempus commissi delicti, ovvero del momento in cui è stato commesso il reato: se gli illeciti sono stati commessi prima del 6 febbraio 2016, che coincide con la data di entrata in vigore del provvedimento, si applicano le disposizioni ex artt. 8 (applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse) e 9 (trasmissione degli atti all’autorità amministrativa); agli illeciti commessi successivamente a tale data, invece, si applica il regime ordinario (artt. 1 e 6 del DLgs 8/2016).

Il verbale unico di contestazione e notificazione dovrà poi essere redatto e notificato al trasgressore, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti stessi, da parte degli Uffici periferici ai quali è rivolta la Circolare, non appena ricevuti gli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie o dal Pubblico Magistrato.

Per quanto riguarda, infine, le sanzioni amministrative, i sopracitati Uffici dovranno tenere conto che “non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato” e che “si dovrà procedere alla quantificazione della sanzione assumendo come importo base la pena edittale stabilita in misura fissa per l’originario reato e su tale importo applicare la riduzione di cui all’art. 16, L. n. 689/1981”, relativo alle sanzioni amministrative.

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