NUOVA DISCIPLINA SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
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È entrata in vigore il 21 luglio la nuova disciplina sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) introdotta col D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.156 del 6 luglio 2017. Si tratta di un provvedimento di adeguamento alla disciplina europea della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
OBIETTIVO DEL D. LGS. 104/2017
Il D. Lgs. n.104/2017 ha lo scopo di rendere efficiente le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.
LE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 104/2017
Le disposizioni del D. Lgs. n.104/2017 si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017.
Restano salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del decreto: l’autorità competente assegnerà al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle nuove disposizioni.
I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA che siano pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione o sia stata presentata l’istanza, restano disciplinati dalla normativa previgente.
Si prevede, dal D. Lgs. n.104/2017 che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno i propri ordinamenti entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicheranno i poteri sostitutivi di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
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