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NUOVA DIRETTIVA SULLE SOSTANZE PERICOLOSE

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Le principali modifiche introdotte dalla direttiva riguardano l’allegato I della direttiva madre 67/548/CEE e la sua prefazione.

Prefazione dell’allegato I: sono state aggiornate e inserire alcune note relative all’etichettatura dei preparati e delle sostanze.
In particolare:
– è stato modificato il testo delle note H, J e P, in seguito all’aggiornamento della classificazione del benzene, diventato mutageno con il XXIX° ATP (Dir. 2004/73/CE)
– è stata aggiunta la nota T, assegnata a sostanze quali ad es. il “disolfuro di trizinco” (CAS 1314-84-7) e l'”alluminio in polvere (stabilizzata)” (CAS 7429-90-5), e riguardante la forma con cui sono commercializzate tali sostanze
– è stata eliminata la nota 6 (relativa alla frase di rischio R67), con l’entrata in vigore della direttiva 2001/60/CE
– è stata introdotta la nota 7 relativa alla classificazione delle leghe contenenti nichel.

Allegato I: è stato aggiornato l’elenco delle sostanze pericolose, inserendo sostanze nuove, sia notificate (circa 330), sia già esistenti (circa 45).
Tra queste ultime ricordiamo alcuni composti del boro, quali l’acido borico, anidride borica ed alcuni sali, tutte sostanze classificate Tossiche per il ciclo riproduttivo (fertilità e sviluppo) di categoria 2.
Inoltre sono state modificate le informazioni riguardanti circa 510 voci già presenti in Allegato I, adeguando al progresso tecnico le sostanze esistenti.
Per diverse sostanze, infatti, sono stati fissati limiti di concentrazione specifici o sono state aggiunte ulteriori fasce di limiti relativi alla classificazione ambientale e per molte sostanze è stata aggiornata la classificazione.
Questo è il caso di alcuni composti del cobalto, che ora risultano classificati anche mutageni e tossici per la riproduzione o del solfato di nichel e del carbonato di nichel e suoi sali che precedentemente erano classificati, per quanto riguarda gli effetti specifici sulla salute, Carc.Cat.3;R40, mentre ora risultano Carc.Cat.1;R49, Muta.Cat.3;R68, Repr.Cat.2;R61.
Per molte sostanze complesse derivate dal petrolio – gas (petrolio) – (N.Indice da 649-062-00-6 a 649-210-00-X) è stata inserita la pericolosità chimico-fisica di estremamente infiammabile, F+;R12.

In funzione dell’aggiornamento della nota J e P, per diverse sostanze complesse derivate dal carbone e dal petrolio alla precedente classificazione di pericolosità è stata aggiunta la Muta.Cat.2;R46.

La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 1° giugno 2009. Entro tale data il Ministero della Salute è tenuto ad emanare il decreto di recepimento con la solita modalità di pubblicazione dell’elenco consolidato delle sostanze, così come previsto dal comma 4, art. 19 del D.Lgs. 65/2003 e s.m.i..

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