NOVITA’ SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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Il D. Lgs. 192/05, modificato dal D. Lgs. 311/06, estende gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici, legando tuttavia la necessità della certificazione all’immissione sul mercato dell’edificio (art. 6 comma 1 bis), indipendentemente dall’effettuazione di eventuali interventi di ristrutturazione. In caso di trasferimento oneroso è richiesta la certificazione energetica dell’edificio, con onere a carico del venditore, con la seguente gradualità temporale:
– a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
– a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
– a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso, alle singole unità immobiliari.
In attesa dell’emanazione delle linee guida nazionali indicanti i criteri, le metodologie di calcolo, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per i certificatori, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, come specificato nell’art. 11 del D. Lgs. 192/05, così modificato dall’art. 5 del D. Lgs. 311/2006.
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