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NOMINA RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI (D.M. 120/2014)

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Tutte le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti.

CHI È IL RESPONSABILE TECNICO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI?

Il Responsabile Tecnico è il soggetto, interno o esterno all’organizzazione dell’impresa, che coordina e organizza tutte le azioni opportune per assicurare una corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa, nel rispetto della normativa vigente ed in maniera responsabile.

Come previsto dal D.M. n.120 del 3 giugno 2014 il Responsabile Tecnico deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

Per disciplinare i compiti, le responsabilità, i requisiti e i criteri di verifica della formazione del Responsabile Tecnico, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato specifiche deliberazioni di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

QUALI SONO I REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI?

Il D. M. 120/2014 specifica che il Responsabile Tecnico deve essere in possesso di determinati requisiti quali:

  • possesso di determinati titoli di studio;
  • aver maturato anni di esperienza in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
  • aver superato delle Verifiche abilitative strutturate in una verifica di base trasversale a tutte le categorie di specializzazione e le relative verifiche specialistiche e, con cadenza quinquennale, degli esami di aggiornamento.  

Come detto, il Responsabile Tecnico deve essere in possesso di determinati requisiti professionali suddivisi per categoria e classe d’iscrizione e requisiti morali soggettivi come la non interdizione agli uffici direttivi, la mancanza di condanne per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ecc.

Le Deliberazioni n. 6 e n. 7 del 30 maggio 2017, oltre a individuare gli argomenti che sono oggetto delle verifiche abilitative, definiscono i requisiti del Responsabile Tecnico per ciascuna categoria e classe.

In particolare, per alcune categorie sono individuati specifici titoli di studio universitari che generano una riduzione degli anni di esperienza richiesti:

  • Categoria 8, intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione: qualsiasi laurea
  • Categoria 9, bonifica siti: lauree in ingegneria, chimica, scienze biologiche
  • Categoria 10, bonifica amianto: lauree in ingegneria, architettura, chimica, geologia e biologia

Per la Categoria 1,4,5, raccolta e trasporto di rifiuti urbani, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, non viene richiesto un titolo di studio universitario ma specifici anni di esperienza nel settore.

QUALI SONO I COMPITI DEL REPONSABILE TECNICO?

La Deliberazione n.1 del 23 gennaio 2019, all’art. 1, individua nello specifico i compiti generali del Responsabile Tecnico con riferimento alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’incarico è svolto, vediamo quali sono:

  • coordinare l’attività degli addetti dell’impresa;
  • definire, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
  • vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
  • verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai quali vengono affidati i rifiuti.

Gli articoli successivi della Deliberazione sopra citata, poi, entrano nel dettaglio dei compiti del Responsabile Tecnico per le seguenti categorie:

art. Deliberazione 1 del 23/1/2019CategoriaDenominazione
Art. 21, 4, 5, 6Trasporto dei rifiuti
Art. 31Gestione dei centri di raccolta
Art. 48Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
Art. 59Bonifica dei siti
Art. 610Bonifica dei beni contenenti amianto
Art. 7 Incarichi contemporanei del responsabile tecnico

Per le disposizioni relative ad ogni categoria sopra individuata rimandiamo al testo della Deliberazione n.1 del 23 gennaio 2019.

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