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NOMINA ENERGY MANAGER: UN OBBLIGO DI LEGGE?

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La normativa vigente prevede per le aziende che superano determinati consumi energetici l’obbligo di nomina del Tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, meglio conosciuto come Energy Manager.

Vediamo di capire in quali casi sussiste l’obbligo di nomina dell’Energy Manager.

CHI È L’ENERGY MANAGER?

L’Energy Manager, o Tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è una figura specializzata (può essere un dipendente dell’azienda oppure un consulente esterno) rivolta alla gestione delle tematiche energetiche industriali e civili, che svolge un lavoro di controllo e amministrazione dell’approvvigionamento energetico.

L’Energy Manager contribuisce, direttamente o tramite la sua attività di analisi e diagnosi energetica, alla definizione della politica energetica dell’organizzazione in cui opera. Per tali ragioni l’Energy Manager deve:

  • conoscere i processi di produzione dei beni e dei servizi e allo stesso tempo dimostrare di avere un’approfondita conoscenza delle tecnologie idonee a conseguire un uso razionale dell’energia;
  • essere in grado di interfacciarsi con le diverse funzioni aziendali per acquisire informazioni sull’andamento effettivo dei fabbisogni energetici dei processi aziendali;
  • possedere un buon bagaglio di competenze tecniche, comprese quelle IT;
  • conoscere il mercato energetico;
  • essere in grado di sviluppare progetti di investimento da presentare alla direzione insieme a una adeguata valutazione del loro ritorno economico.

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ENERGY MANAGER: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La figura dell’Energy Manager è stata introdotta per la prima volta dalla Legge n. 10 del 9/1/1991 che definisce specificamente quando e in quali casi è obbligatorio nominare il Tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.

QUANDO È OBBLIGATORIO NOMINARE L’ENERGY MANAGER?

La Legge 10/91 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno debbano nominare l’Energy Manager:

  • i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP)
  • i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP).

La nomina va effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma web della Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE).

CI SONO SANZIONI?

La Legge 10/91  dispone che la mancanza della nomina dell’Energy Manager escluda i soggetti potenzialmente beneficiari da incentivi e contributi energetici.

La norma, inoltre, prevede una sanzione amministrativa in caso di inosservanza dell’obbligo di nomina dell’Energy Manager.

DOCUMENTI UTILI: MODULO PER LA NOMINA DELL’ENERGY MANAGER

Vega Engineering rende disponibile nella propria banca dati un modulo utilizzabile per la nomina dell’Energy Manager ai sensi della Legge 10/91.

Scarica gratuitamente il Fac simile nomina dell’Energy Manager.

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