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NOMINA DEL CONSULENTE ADR: LE ESENZIONI

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2023 il Decreto 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante la “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR”. Il decreto sostanzialmente individua le condizioni che esentano le imprese dalla nomina del consulente per la sicurezza prevista dall’ADR al paragrafo 1.8.3.2.

Andiamo a vedere cosa prevede il nuovo decreto…

CHI È IL CONSULENTE ADR?

La figura del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, detto anche consulente ADR, è individuata al punto 1.8.3 dell’ADR: si tratta della persona incaricata di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, i beni e l’ambiente inerenti alle attività che comportano la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, comprese le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico.

Sotto la responsabilità del capo dell’impresa che effettua le attività sopra riportate, il consulente deve ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle disposizioni applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza.

Tra le sue funzioni possiamo ricordare in particolare:

  • la verifica dell’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
  • consigliare l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;
  • la redazione della relazione iniziale destinata al legale rappresentante redatta entro 60 gg dalla data della nomina e della relazione annuale sulle attività dell’impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose.

Il consulente per il trasporto di merci pericolose, che assume l’incarico, può essere interno all’azienda o esterno.

Il consulente deve possedere un certificato di formazione professionale valido per il trasporto merci pericolose per strada. Tale certificato è rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo che il consulente ha frequentato un’adeguata formazione e superato uno specifico esame.

QUALI SONO LE ESENZIONI PREVISTE?

Il Decreto 7 agosto 2023 individua le condizioni per le quali le imprese su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza.

I casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR individuati dal decreto sono distinti per:

  • natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali (art. 3)
  • trasporti in colli (art. 4)
  • spedizioni occasionali (art. 5)
  • esclusione dal campo di applicazione (art. 6)

CASI DI ESENZIONE PER NATURA DEL TRASPORTO, LIMITI QUANTITATIVI O DISPOSIZIONI SPECIALI

Sono esentate dalla nomina del consulente ADR le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

 a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;

 b) rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:

  • al cap. 3.3 dell’ADR “Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti”: le disposizioni speciali, se presenti, sono riportate nella colonna (6) della tabella A del capitolo 3.2
  • al cap. 3.4 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità limitate” per determinate classi: il limite di quantità applicabile per imballaggio interno o oggetto è specificato per ogni materia nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2
  • al cap. 3.5 dell’ADR “Merci pericolose imballate in quantità esenti”: tali merci pericolose ammesse al trasporto in quantità esenti sono indicate nella colonna (7b) della tabella A del capitolo 3.2 mediante un codice alfanumerico

CASI DI ESENZIONE PER TRASPORTI IN COLLI

Sono esentate dalla nomina del consulente ADR le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose confezionate in colli a patto che:

a) per ogni operatore, siano effettuate al massimo n. 24 operazioni/anno solare e n. 3 operazioni/mese solare;

b) ogni operazione rispetti le quantità massime per unità di trasporto individuate alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR nel caso di merci appartenenti ad una stessa categoria di trasporto, ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;

c) ogni impresa predisponga un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per almeno cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

I materiali radioattivi, appartenenti alla classe 7, sono comunque esclusi dalle esenzioni per trasporto in colli.

CASI DI ESENZIONE PER SPEDIZIONI OCCASIONALI

Sono esentate dalla nomina del consulente ADR le imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto oppure una o più delle attività correlate di riempimento oppure scarico di merci pericolose a patto che:

a) le materie siano caricate alla rinfusa oppure in cisterna;

b) le materie siano assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;

c) siano effettuate al massimo n. 12 operazioni/anno solare e n. 2 operazioni/ mese solare, con il limite massimo di 50 t/anno solare di merci pericolose trasportate;

d) ogni impresa predisponga un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per almeno cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

I materiali radioattivi, appartenenti alla classe 7, sono comunque esclusi dalle esenzioni per trasporto in colli.

CASI DI ESENZIONE PER ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono esentate dalla nomina del consulente ADR le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.

Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

COMPITI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per tutti i casi di esenzioni individuati dal Decreto 7 agosto 20232, l’articolo 7 prevede delle prescrizioni di sicurezza, in base alle quali il legale rappresentante dell’impresa:

  • assicura la verifica e il rispetto di tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità applicabili, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne;
  • è responsabile della costante formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR, conservandone la registrazione per almeno 5 anni, rendendola disponibile all’autorità competente se richiesta.

Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, il legale rappresentante dell’impresa coinvolta deve assicurarsi dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR “Modello di rapporto per eventi occorsi durante il trasporto di merci pericolose”, riportando la condizione di esenzione della nomina del consulente nella pagina di copertina del rapporto stesso.

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