MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI
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La nuova regola tecnica definita dal D.M. 22 ottobre 2007 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica (gruppi elettrogeni) o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi), entrata in vigore il 1° gennaio 2008 , si applica alle installazioni terrestri di nuova realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
Con circolare 16 marzo 2009, n. 756, il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti inerenti al D.M. 22 ottobre 2007 stesso.
La circolare ha spiegato che:
– sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 22 ottobre 2007 le installazioni di gruppi di produzione di energia elettrica in modo continuativo mossi da motori alimentati anche da combustibili alternativi/ rinnovabili (oli vegetali, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione o biogas). Tali installazioni devono essere classificate come impianti industriali di produzione di energia elettrica e non come gruppi elettrogeni. Per tali installazioni le indicazioni e le limitazioni (comprese quelle relative alla capacità dei depositi combustibili) riportate nella regola tecnica di prevenzione incendi, di cui al D.M. 22 ottobre 2007, devono essere considerate come un utile criterio di riferimento e non sono da considerarsi vincolanti.
– Ai fini dell’applicazione del D.M. 22 ottobre 2007, il gasolio deve comunque essere considerato un liquido combustibile di categoria C a prescindere dalla effettiva temperatura di infiammabilità.
– Per i gruppi elettrogeni commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, «Regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine», è stato precisato che questi gruppi possono essere utilizzati anche in assenza della marcatura CE e della dichiarazione CE di conformità, a condizione che:
– sia attestata questa circostanza;
– sussistano comunque i requisiti di sicurezza;
– sia garantita la tenuta del libretto d’uso e manutenzione.
Documenti correlati
- Circolare_756_del_16_02_09.pdfAccedi per scaricare
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