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MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE E AL REGOLAMENTO AUA

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Il 28 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che apporta modifiche alla disciplina vigente in materia di Conferenza dei Servizi e di Autorizzazioni Ambientali.

In particolare all’articolo 1 viene disposta la modifica alla Disciplina Generale della Conferenza di Servizi, in quanto vengono sostituiti gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’articolo 4 del D. Lgs. 127/2016, invece, stabilisce delle Modifiche alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), apportando abrogazioni di due periodi dell’art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Vengono di fatto eliminati i riferimenti che il D.P.R. 59/2013 all’art. 4 faceva direttamente alla Conferenza dei Servizi. Sono stati soppressi infatti il secondo periodo del comma 4: “Resta ferma la facoltà di indire la Conferenza dei Servizi di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160” e l’ultimo periodo del comma 5: “I soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parare positivo possono non intervenire alla Conferenza dei Servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Continuando l’analisi, si nota che l’articolo 5 del Decreto, come reca il titolo “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, apporta delle variazioni anche al cosiddetto Testo Unico Ambientale, sempre in riferimento alla Conferenza dei Servizi. Viene infatti modificato il comma 2 dell’art. 9 del D. Lgs. 152/2006, secondo il quale l’autorità competente, ove ritenuto utile può indire una o più Conferenze di Servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990. È stato quindi mantenuto il riferimento alla Conferenza dei Servizi (art. 14) ma eliminato quello alle altre Conferenze di cui agli artt. 14-bis e seguenti. Lo stesso articolo 5 del D. Lgs. 127/2016 modifica altresì gli articoli 25 e 29 del D. Lgs. 152/2006.

Da ultimo, l’articolo 6 del D. Lgs. 127/2016 che disciplina le “Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica” detta le modalità di comunicazione di indizione della Conferenza Semplificata (art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.241) in caso di interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica.

In allegato il testo del D. Lgs. 127/2016, in vigore dal 28 luglio 2016:

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