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MODIFICHE AI REQUISITI PER LE ABILITAZIONI DEI PROFESSIONISTI A RILASCIARE ATTESTAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

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Pubblicato, sulla G.U. n. 198 del 26 agosto 2011, il D.M. 5 agosto 2011 recante “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139”.

Il decreto individua i requisiti per l’iscrizione, in appositi elenchi del Ministero dell’Interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell’art. 16, del D.lgs. 08/03/2006 n. 139 e sostituisce gli elenchi previsti dal Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

Il D.M. 5 agosto 2011 è entrato in vigore il 27 agosto 2011.

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