MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER DATORI DI LAVORO CON AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 10 LAVORATORI
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Il D.Lgs n.81 del 09 aprile 2008 all’art. 29 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” recita, al comma 5: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi …[omissis]…. gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. [omissis]”.
Per poter effettuare tale autocertificazione, valida ricordiamo solo nel caso previsto dall’art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08, alleghiamo un modello personalizzabile proposto dalla ASL di Bergamo.
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