STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE: SCIA PARZIALE AI VVF ENTRO 30/06/2023
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Come avevamo visto in una precedente news, con la legge n. 14 de 24/02/2023 (il c.d. Decreto Milleproroghe) è stata disposta la proroga dell’adeguamento alla normativa antincendio per le attività ricettive turistico–alberghiere al 31 dicembre 2024.
Per poter beneficiare di tale proroga, le strutture ricettive-alberghiere devono presentare la SCIA parziale antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio entro il 30 giugno 2023.
PROROGA: QUALI STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE SONO COINVOLTE
La proroga riguarda le attività ricettive turistico-alberghiere:
- con più di 25 posti letto;
- in possesso dei requisiti minimi previsti dal piano straordinario biennale di adeguamento antincendio del 2012;
- esistenti alla data dell’11 maggio 1994 (data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994).
COSA FARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2023
Per poter beneficiare della proroga al 31 dicembre 2024 dell’adeguamento alla normativa antincendio per le attività, le strutture ricettive turistico-alberghiere devono presentare al comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, entro il 30 giugno 2023, la SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei (le precedenti disposizioni ne prevedevano quattro) delle seguenti prescrizioni antincendio, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a depositi.
Le strutture ricettive turistico-alberghiere, ammesse al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzioni incendi con Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2012, devono presentare entro il 30 giugno 2023 una SCIA parziale con evidenza dell’adempimento di 6 prescrizioni tra quelle sopra indicate.
Le strutture turistico-ricettive che, come da disposizioni precedenti al Decreto Milleproroghe 2023, abbiano invece già presentato al 31 dicembre 2022 SCIA parziale per 4 delle misure sopra indicate, entro il 30 giugno 2023 devono presentare un’ulteriore SCIA parziale al fine di attestare l’adempimento di altri 2 punti, in aggiunta ai 4 già presentati, per raggiungere gli almeno 6 richiesti dal Decreto Milleproroghe.
MISURE COMPENSATIVE DA ATTUARE
L’art. 12-bis, comma 2, del Decreto Milleproroghe stabilisce che i titolari delle attività ricettive turistico-alberghiere, che devono adeguare i requisiti di sicurezza antincendio delle proprie strutture, sono tenuti a predisporre delle misure compensative di carattere tecnico gestionale, volte a bilanciare il rischio residuo dovuto alla mancata applicazione completa delle norme di prevenzione incendi. Tali misure sono:
- la pianificazione e l’attuazione, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I del D.M. 01/09/2021 (c.d. Decreto Controlli), dell’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
- l’applicazione delle misure integrative per la gestione della sicurezza antincendio previste dall’articolo 5 del Decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 2012;
- l’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
- l’integrazione del piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza in materia di antincendio e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;
- la frequenza del corso di formazione almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al D.M. 02/09/2021 per il personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.
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