MATERNITÀ ANTICIPATA PER LAVORO A RISCHIO
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La legge italiana tutela la lavoratrice madre nelle diverse fasi della gravidanza e nei primi anni di vita del bambino.
Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla lavoratrice madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
Gli obblighi a carico del datore di lavoro derivanti dalle norme di tutela fisica delle lavoratrici in gravidanza diventano operativi solo dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza. Tale certificato deve essere presentato il più presto possibile, senza che, tuttavia, eventuali ritardi comportino per la lavoratrice la perdita dei relativi diritti.
QUANDO SI PUÒ RICHIEDERE LA MATERNITÀ ANTICIPATA?
Nella generalità dei casi è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto (congedo di maternità obbligatorio).
Una disciplina particolare è dettata dall’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) a norma dell’art. 15 della Legge n. 53 del 8/3/2000 e s.m.i. che prevede alcuni casi di estensione del congedo obbligatorio di maternità, con astensione anticipata dal lavoro, previo rilascio di apposita autorizzazione.
La competenza al rilascio dell’autorizzazione per astensione anticipata maternità viene suddivisa tra Azienda Sanitaria Locale e Direzione territoriale del Lavoro.
In sostanza, l’ente sanitario territorialmente competente provvederà a rilasciare l’autorizzazione per interdizione anticipata maternità a seguito dell’istanza della lavoratrice o d’ufficio, nei seguenti casi:
- gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (lavori a rischio);
- impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni.
QUALI SONO I LAVORI A RISCHIO PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA?
L’art. 7 del D.Lgs. n. 151/2001 specifica che è vietato adibire le lavoratrici a lavori che comportano trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
Sono altresì vietati i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, per i quali è necessario individuare i casi di applicazione della norma.
Vediamo sinteticamente quali sono i lavori a rischio, che consentono astensione anticipata dal lavoro, per le lavoratrici in maternità ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 e qual è il periodo di astensione dal lavoro (durante la gravidanza e/o dopo il parto):
LAVORI A RISCHIO | PERIODO DI ASTENSIONE DAL LAVORO |
Lavori che espongono alla silicosi e all’asbestosi | Durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto |
Lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti | Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto |
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse | Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro |
Lavori di manovalanza pesante | Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro |
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante | Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro |
Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo | Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro |
Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni | Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro |
Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali | Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto |
Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame | Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto |
Lavori di monda e trapianto del riso | Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; |
Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto | Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro |
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO A TUTELA DELLE LAVORATIRICI MADRI?
Il datore di lavoro, nell’ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, ed alla valutazione in particolare dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’Allegato C del D.Lgs. 151/2001.
CI SONO SANZIONI PER MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE A TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI?
È punito con l’arresto fino a sei mesi il datore di lavoro che:
- viola il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’Allegato A del D. Lgs 151/2001;
- viola il divieto di adibire le lavoratrici ai lavori che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B del D. Lgs 151/2001;
- viola l’obbligo di adibire ad altre mansioni la lavoratrice per il periodo per il quale è previsto il divieto.
È importante notare che il sistema normativo della legge si incentra sull’obbligo della lavoratrice di astenersi o di assentarsi dal lavoro previa doverosa esibizione del certificato medico al datore di lavoro: è richiesta, cioè, l’iniziativa della lavoratrice di partecipare e documentare al datore di lavoro lo stato di gravidanza.
La sanzione penale discende a carico del datore di lavoro, ove questi, a conoscenza di tale stato, continui ad adibire al lavoro la donna ovvero rifiuti, si opponga od ostacoli l’esercizio del diritto di assenza dal lavoro garantito dalla legge.
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