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IL MANUTENTORE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE È PRODUTTORE DI RIFIUTI?

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Riportiamo un’interessante sentenza (n. 2231/2022) del TAR Calabria, sede di Catanzaro, che affronta il tema dell’iscrizione del soggetto gestore e manutentore di un impianto di depurazione nell’Albo dei Gestori Ambientali relativamente alle categorie corrispondenti alle tipologie di rifiuti prodotti. La sentenza è interessante perché tratta anche la nozione di “produttore di rifiuti” per tale tipologia di attività.

LA NORMATIVA

Il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) esamina che in presenza di un impianto di depurazione va considerato quale “produttore iniziale di rifiuti”, in primo luogo il soggetto che effettua la pulizia manutentiva dell’impianto e che tramite tale attività materiale dà origine ai rifiuti (in particolare, fanghi, vaglio e sabbia). Il titolare dell’impianto invece solo in secondo luogo e in concorrenza con il manutentore.

IL FATTO

Il Comitato nazionale dell’Albo dei Gestori Ambientali ha negato l’iscrizione nella categoria 2-bis (trasporto di rifiuti in conto proprio) dell’Albo stesso ad una società che svolge attività di gestione e manutenzione di impianti di depurazione. La ditta aveva presentato domanda di iscrizione per operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti dall’attività manutentiva presso gli impianti di depurazione, aventi codici 19.08.01, 19.08.02 e 19.08.05 (ossia vaglio, sabbia, fanghi). La motivazione del diniego è dovuta al fatto che secondo l’Albo la ditta non era produttore iniziale di tali rifiuti.

Ricordiamo che sono titolati ad iscriversi alla categoria 2-bis i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (senza limiti quantitativi), ed i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (con il limite di 30 kg/l al giorno).

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COSA SI INTENDE PER PRODUTTORE INIZIALE DI RIFIUTI?

Per produttore iniziale si intende l’impresa o il soggetto la cui attività ha prodotto il rifiuto fin dall’origine. Si distingue dal nuovo produttore cioè colui che produce i rifiuti in seguito ad operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la composizione o la natura dei rifiuti.

IL PARERE DEL TAR

Il TAR ha dato ragione alla ditta che aveva presentato ricorso. Infatti in presenza di un impianto di depurazione, ha conferma il TAR, deve essere considerato quale “produttore di rifiuti” il soggetto esercente l’attività di manutenzione dell’impianto stesso in quanto dà origine ai rifiuti nello svolgimento della sua attività. Solo in secondo luogo si considera quale “produttore di rifiuti” il titolare dell’impianto.

Riportiamo in allegato il testo della Sentenza n. 2231/2022 del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I.

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