MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCATI CE: PROROGATO AL 16 FEBBRAIO 2013 L’OBBLIGO DI SOSTITUZIONE
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Il Ministero dell’Interno con il Decreto 6 dicembre 2011, pubblicato in G.U. n. 299 del 24/12/2011, dal titolo “Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio” ha prorogato di 24 mesi la data entro cui è obbligatorio provvedere alla sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE.
La nuova data di riferimento è il 16 febbraio 2013.
Si ricorda che l’obbligo della sostituzione non è mai cessato e questa breve ed ultima proroga è stata concessa per consentire a tutti gli interessati di mettersi a norma con le regolamentazioni in materia di sicurezza evitando gravi sanzioni; esso dunque non abroga quanto sancito dal D.M. 3 Novembre 2004.
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