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LINEA GUIDA INAIL: ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

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INAIL ha pubblicato la linea guida relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: l’attuale legislazione stabilisce l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie causate dalla stessa attività lavorativa, individuando nel datore di lavoro il soggetto destinato a sostenerne l’onere economico.

L’assicurazione INAIL è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico, (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965), e anche da numerose disposizioni speciali che estendono la tutela INAIL a nuove categorie di lavoratori (parasubordinati, dirigenti, sportivi professionisti dipendenti, casalinghi/e). Di norma il lavoratore rientrante nell’obbligo assicurativo, in caso di infortunio o malattia professionale, è tutelato dall’ INAIL con prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento del premio, per il principio di automaticità delle prestazioni che caratterizza l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In via generale il costo dell’assicurazione – vale a dire il premio assicurativo – è a carico del datore di lavoro ed è determinato applicando, alle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati, i tassi previsti da un’apposita tariffa che tiene essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni.

Il datore di lavoro, nel momento in cui inizia la propria attività, deve presentare all’INAIL la denuncia dei lavori (o di esercizio) contenente per ogni singola sede di lavoro tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e del calcolo del premio di assicurazione, ossia l’attività esercitata, le lavorazioni svolte e l’ammontare annuo presunto delle retribuzioni dei lavoratori in relazione alle lavorazioni stesse. Le imprese devono utilizzare il servizio telematico ComUnica delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura che permette l’iscrizione al Registro delle imprese e contestualmente all’INAIL con una procedura unica. L’utilizzo di ComUnica ai fini assicurativi non è previsto per i soggetti che non sono imprese, per gli armatori e per i soggetti con polizze speciali. In tali casi la denuncia telematica di iscrizione/di esercizio deve essere presentata tramite il servizio online del portale INAIL.

Per approfondire l’argomento si rimanda alla relativa linea guida:
LINEA GUIDA INAIL: ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

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