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LIBRO UNICO DEL LAVORO: CHIARIMENTI SUL REGIME TRANSITORIO

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L’INAIL precisa che, facendo seguito alle istruzioni impartite con nota del 10 settembre 2008, durante il periodo transitorio (dal 18 agosto 2008 al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008) i datori di lavoro che adempiono agli obblighi di istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro attraverso la tenuta del libro paga, nelle due sezioni paga e presenze, possono continuare a tenere detto libro anche in forma manuale, nel rispetto delle nuove disposizioni intervenute in tema di tenuta, conservazione ed esibizione.
Pertanto le strutture territoriali dell’INAIL continueranno a vidimare, per tutto il periodo transitorio, alle aziende che ne facciano richiesta (comprese quelle di nuova istituzione), il libro paga tenuto anche in forma manuale, nelle due sezioni paga e presenze.

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