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LETTERA DI INCARICO DI ESPERTO IN RADIOPROTEZIONE

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Il D.Lgs. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti prevede che siano identificate delle figure professionali che sovraintendono alla gestione del “rischio radiologico”, precisamente l’esperto di radioprotezione per l’attuazione dei principi di radioprotezione e la sorveglianza fisica, ed il medico addetto alla sorveglianza medica, per quanto attiene la sorveglianza medica.

CHI È L’ESPERTO IN RADIOPROTEZIONE?

L’esperto di radioprotezione (in passato Esperto Qualificato) è lo specialista che possiede le cognizioni, le competenze e l’esperienza necessarie a garantire con efficacia la sorveglianza fisica (radioprotezione) dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dall’impiego di radiazioni ionizzanti e la cui competenza è riconosciuta e attestata dalla vigente normativa. Il D.Lgs 101/20 individua titoli, compiti e conseguenti responsabilità dell’esperto qualificato che, per lo svolgimento del proprio ruolo, deve superare uno specifico esame di abilitazione presso il Ministero del Lavoro e conseguentemente essere iscritto in un apposito elenco nazionale istituito presso lo stesso Ministero che comprende tre gradi di abilitazione.

L’ESPERTO IN RADIOPROTEZIONE È OBBLIGATORIO?

L’esperto di radioprotezione è un consulente che il datore di lavoro deve nominare prima dell’inizio delle attività disciplinate dal D.Lgs. 101/2020. L’esperto nominato dovrà redigere una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività che possono esporre a rischio radiologico.

Ricordiamo che la sorveglianza fisica è definita come l’insieme dei dispositivi adottati dall’esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

Il datore di lavoro deve quindi assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori per mezzo di esperti in radioprotezione ed è tenuto a comunicare all’Ispettorato provinciale del Lavoro competente per territorio i nominativi degli esperti prescelti, allegando altresì la dichiarazione di accettazione dell’incarico, oltre che a fornire i mezzi e le informazioni, nonché ad assicurare le condizioni necessarie all’esperto in radioprotezione per lo svolgimento dei suoi compiti. Il Decreto prescrive che “le funzioni di esperto in radioprotezione non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l’attività disciplinata né dai preposti che ad essa sovraintendono”, essendo questi soggetti i destinatari degli obblighi previsti dalla normativa a tutela dei lavoratori e della popolazione, né “dagli addetti alla vigilanza”.

SCARICA IL FAC-SIMILE DEL MODULO PER LA NOMINA DELL’ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE

Clicca qui per scaricare il modulo per “Nomina dell’esperto qualificato in radioprotezione”, disponibile nella banca dati di Vega Engineering.

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