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LEGGE COMUNITARIA 2008 E MODIFICHE AL D.LGS. 81/08

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 la legge 7/7/2009 n. 88 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008”. Con l’art. 39 di tale legge sono state introdotte delle disposizioni necessarie per dare esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea in data 25/7/2008 con la quale lo Stato membro italiano era stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/57/CEE del 24/6/1992 e relative all’obbligo del committente di designare uno o più coordinatori nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile si trovino ad operare più imprese e indipendentemente da altre condizioni, quali l’entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi. Con l’art. 39 della legge appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è stata altresì introdotta un’altra modifica al D. Lgs. n. 81/2008 che riguarda l’art. 91 di tale decreto e relativo agli obblighi del coordinatore per la progettazione. Questi, infatti, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, oltre a redigere il PSC (lettera a) ed a predisporre il fascicolo di manutenzione (lettera b), dovrà coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90 comma 1 che contiene gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori ed inerenti la organizzazione delle operazioni di cantiere, la fase delle scelte tecniche, la individuazione delle fasi di lavoro e della loro durata.

Le modifiche in questione, in vigore dal 29 luglio 2009, dovranno poi trovare conferma nel decreto correttivo del Testo Unico, che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 16 agosto prossimo.

Seguono le modifiche previste dalla comunitaria 2008 e inserite nella legge 7 luglio 2009:

Legge 7 luglio 2009, n. 88

art. 39 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 90, il comma 11 e` sostituito dal seguente:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori»;

b) all’articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) e` aggiunta la seguente:
«b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1».

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