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LEGGE 133/08: MODIFICHE AL D.LGS. 81/08, AL D.M. 37/08 E ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI

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La Legge, pubblicata in G.U. lo scorso 6 agosto, prevede l’abrogazione e la semplificazione di una serie di norme. Riportiamo di seguito le principali modifiche introdotte.

D.LGS. 81/08
Sono previste abrogazioni delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 81/08 per quanto riguarda le violazioni di esposizione dei tesserini di riconoscimento: al comma 12 è previsto che “alla lettera h) dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole “degli articoli 18, comma 1, lettera u)” sono soppresse.
Inoltre è prevista l’abrogazione della norma secondo la quale gli ispettori del lavoro potevano adottare un provvedimento sospensivo in presenza di reiterate violazioni in materia di superamento dei tempi di lavoro, lasciando però in vigore le altre due ipotesi sospensive: l’individuazione di lavoratori in nero in percentuale pari o superiore al 20% della forza lavoro trovata sul posto e le gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

LAVORO NOTTURNO
Sono state introdotte importanti novità anche sulla disciplina in materia di orario di lavoro, che modificano molti elementi del D.Lgs. n. 66/2003.
La prima modifica è relativa alla definizione di “lavoratore notturno” precisando che, stante la mancanza di una discliplina collettiva, si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga “per almeno tre ore” lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; limite riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Si modifica anche la definizione di “lavoratore mobile” definito come “qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario”.
Con queste novità le disposizioni in materia di tempi di lavoro dei lavoratori mobili (D.Lgs. n. 234/2007) si estendono alle aziende che effettuano attività di autotrasporto per conto proprio e non più solo per conto terzi.
Un altra novità è l’estensione dell’inapplicabilità del D.Lgs. n. 66/2003 al personale dei servizi di vigilanza privata. Per loro valgono le regole fissate dalla contrattazione collettiva o dalla normativa speciale, a meno di ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Riguardo al riposo giornaliero l’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il lavoratore, in un normale orario settimanale, ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo per ogni periodo di 24 ore, con esclusione delle attività caratterizzate da prestazioni frazionate o, secondo la nota del Ministero del lavoro del 29 maggio 2008, delle attività di tele-lavoro.
Con il nuovo decreto il diritto di consecutività delle 11 ore di riposo si perde anche per le attività in “regimi di reperibilità”.
Riguardo a riposo giornaliero , pause, organizzazione del lavoro notturno e durata del lavoro notturno, in assenza di una regolamentazione derogatoria nazionale, si può ora mettere in atto una contrattazione collettiva di secondo livello per introdurre deroghe in ambito aziendale o territoriale.
Un’altra modifica è relativa al riposo settimanale. Nell’articolo 9 del 66/2003 si legge: “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”. In questo punto il Decreto 112/2008 aggiunge queste righe: “il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni”.
Questa modifica, che aumenta la flessibilità dei riposi, permetterebbe dunque di organizzare turni di lavoro con prestazioni lavorative anche per più di 6 giorni consecutivi purché nei 14 giorni di calendario siano presenti almeno 2 periodi di riposo di 24 ore consecutive.

IMPIANTI
Ricordiamo l’importante modifica al DM 37/08: è stato cancellato l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili usati la “dichiarazione di conformità” degli impianti. È previsto, inoltre, che entro il 31 marzo 2009:
– siano disciplinate le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, semplificando gli adempimenti per i proprietari di abitazioni e per le imprese;
– sia definito un sistema di verifiche degli impianti;
– sia rivista la disciplina sanzionatoria.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005

PRIVACY
Per quanto riguarda la Privacy, si conferma la possibilità di sostituire l’obbligo di tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La possibilità è riservata alle aziende che trattano con strumenti informatici dati sensibili unicamente riferiti allo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o collaboratori. Nella dichiarazione il titolare del trattamento deve dichiarare che gli unici dati sensibili trattati dall’azienda sono quelli precedentementi indicati, ed inoltre che tali dati sensibili sono trattati in osservanza delle misure di sicurezza prescritte dal Codice della Privacy. L’autocertificazione va conservata in azienda ed esibita all’occorrenza in occasione di eventuali ispezioni.

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