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LEGGE 115/15: MODIFICA ALL’ART. 88 DEL D. LGS. 81/08

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La legge n. 115 del 29 luglio 2015, all’art. 16, recita “Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL

1.La lettera g-bis) del comma 2 dell’art. 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X».”

La sopra riportata modifica all’art. 88 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08), introdotta dalla legge n. 115 del 29 luglio 2015, adegua il nostro ordinamento agli obblighi europei. Infatti con l’art. 16 della legge n. 115 del 29 luglio 2015 viene cancellata la precedente modifica all’art. 88 del D. Lgs. 81/08, introdotta dal decreto del fare (Decreto-Legge 69/2013), e pertanto viene reintrodotta la versione precedente del comma 2 dell’art. 88. L’articolo 16 cerca di porre rimedio all’infrazione europea condotta col Caso EU Pilot 6155/14/EMPL, in riferimento alle disposizioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili.

Si ricorda che l’art.88 fa parte del capo I del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 che contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. In particolare il comma 2 definisce il campo di applicazione per le disposizioni del capo stesso.

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