fbpx Skip to content

LAVORI IN QUOTA: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

24625

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

E’ ora disponibile on line la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del parere conforme della Commissione Opere Provvisionali e di intesa con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Riportiamo di seguito i quesiti:

Quesito 1
In riferimento all’articolo 131, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”?

Quesito 2
Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all’acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?

Quesito 3
È possibile l’impiego di ponteggi di cui all’articolo 131 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell’articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio?

Quesito 4
In presenza di un apparecchio di sollevamento materiali montato su un ponteggio è necessario il raddoppio dei montanti?

Quesito 5
È possibile su un ponteggio autorizzato ai sensi dell’articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sostituire i fermapiedi prefabbricati con altri fermapiedi prefabbricati, regolarmente autorizzati, ma appartenenti ad altra autorizzazione ministeriale?

Quesito 6
Gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole in legno?

Quesito 7
L’elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti può costituire una delle soluzioni per adempiere a quanto previsto dal punto 1.5, dell’allegato XVIII, del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i. per ciò che attiene le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio? Inoltre, detto elemento in plastica, è soggetto ad autorizzazione/omologazione obbligatoria rilasciata da soggetto pubblico?

Quesito 8
È possibile eliminare l’elemento contro lo sganciamento dei montanti (spina a verme) se, in accordo alla normativa europea, il tubo interno (spinotto) di collegamento tra i montanti è di almeno 150 mm?

Quesito 9
Con riferimento ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati è consentito l’impiego di tubi in acciaio di diametro e spessore nominali, rispettivamente pari a 48.3 mm e 2.9 mm?

Le risposte ai quesiti sono disponibili nella Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 che alleghiamo.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679