fbpx Skip to content

LAVORI EDILI E OBBLIGHI COMMITTENTE: LE COMUNICAZIONI DA FARE

27785

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

LAVORI EDILI E OBBLIGHI DEL COMMITTENTE: COSA PREVEDE IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA?

Il Committente di lavori edili (i cosiddetti “cantieri temporanei e mobili”) ha in capo numerosi obblighi imposti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, in primis dall’art. 90 del D.Lgs. 81/08, noto anche come Testo Unico Sicurezza del Lavoro.

 Il Committente infatti deve “organizzare” i lavori, garantendo in via preliminare la sicurezza degli stessi. Questo si sostanzia essenzialmente nel:

  • Identificare le imprese idonee in termini di capacità tecnico e professionali per lo svolgimento dei lavori edili specifici, attraverso una verifica dell’idoneità tecnico professionale degli appaltatori e subappaltatori dei lavori commissionati
  • Individuare, nei casi previsti, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE)

 Vediamo più nel dettaglio cosa prevede il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro per il Committente di lavori edili.

 COSA DEVE VERIFICARE IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI NEI CANTIERI EDILI?

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve assolvere ai seguenti obblighi (art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/08):

  • verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII del  D.Lgs. 81/08
  • (per cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08) ricezione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, il documento unico di regolarità contributiva e l’autocertificazione attestante il possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08
  • richiesta e ricezione dalle imprese esecutrici di una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
  • (nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08) ricezione da parte delle imprese il documento unico di regolarità contributiva e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

  I DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Inoltre, al comma 9 lettera c), il legislatore ha previsto che il committente (o il responsabile dei lavori) trasmetta all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività i seguenti documenti:

  • copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99
  • il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi
  • una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90

 Vega Engineering rende disponibile un Fac-simile per emettere la Dichiarazione attestante l’assolvimento degli obblighi per il committente nei cantieri edili, di cui alle lettere a) e b) comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08.

La dichiarazione del committente attesta l’avvenuta verifica della documentazione sopra riportata.

PER SCARICARE IL MODULO DI DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE NEI CANTIERI EDILI, CLICCA QUI

Per visualizzare ulteriori moduli della sezione “CANTIERI”, CLICCA QUI

 Vega Formazione, Ente accreditato dalla Regione Veneto, organizza corsi di formazione sui CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI erogati anche in videoconferenza e e-learning. Per ulteriori informazioni, CLICCA QUI.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679