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LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONDANNA L’ITALIA PER AVER ELUSO GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea condanna la Repubblica Italiana per aver esentato il committente dall’obbligo della nomina dei coordinatori per la progettazione nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese – Sentenza del 7 ottobre 2010 “Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 92/57/CEE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – Art. 3 – Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute“, nel procedimento C-224/09.

L’articolo 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/08 consente di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori nel caso di lavori privati non soggetti al permesso di costruire.
La corte di Giustizia precisa che il comma 2 dell’art. 3 della Direttiva del Consiglio 92/57/CEE, del 24 giugno 1992, impedisce alla legge nazionale di prevedere l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo la presenza di rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva.

La sentenza conclude che:
“L’art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato come segue:
– il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori;
– il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva.”

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