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LA CASSAZIONE SULLA RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

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Nel caso in esame un coordinatore in fase di esecuzione era stato condannato per omicidio colposo dal Tribunale a seguito di un infortunio mortale occorso ad un lavoratore durante alcuni lavori di restauro di un fabbricato. Tale lavoratore, durante le operazioni di sollevamento con un paranco di una putrella metallica della lunghezza di circa 6 metri, era precipitato da una altezza di 30 m circa, mentre si trovava sul bordo di una mensola di un ponteggio, per la mancanza di un parapetto, tolto perché avrebbe impedito il trascinamento della trave verso l’interno, e per l’assenza anche di dispositivi di protezione individuali (imbracatura con fune di trattenuta). Al coordinatore per la sicurezza era stato contestato di aver redatto in modo carente il piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall’art. 12 del D. Lgs. n. 494 del 1996 (attuale art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008), per non aver preso adeguatamente in considerazione l’operazione di salita dei carichi con un montacarichi a cavalletto, risultato poi inidoneo per il tipo e le caratteristiche del carico da sollevare, e di conseguenza per non aver fatto adottare nell’esecuzione di tali operazioni le misure di prevenzione necessarie. Veniva contestato, altresì, di non aver successivamente verificato con opportune azioni di coordinamento e controllo (articolo 5 lettera a del D. Lgs. n. 494/1996) che venissero applicate da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi le disposizioni loro pertinenti e le procedure di lavoro contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento stesso.

La Corte di Appello, chiamata ad esprimersi, si è mostrata in disaccordo con il Tribunale ed ha assolto, invece, l’imputato per non aver commesso il fatto. Rilevava, infatti, la Corte territoriale che il consulente del P.M. non aveva formulata nessuna censura sul piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore ed inoltre, per quanto riguarda il profilo di responsabilità di tale figura professionale, che “il Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 prescrive che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve ‘assicurare l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza’, e ciò deve in linea di principio effettuare ‘tramite opportune azioni di coordinamento’, con ciò rendendosi palese il fine perseguito dalla norma, e cioè non la sovrapposizione di un ulteriore soggetto a quelli a cui per legge è già affidato il controllo del rispetto della normativa antinfortunistica, ma la creazione di una figura nuova per quei casi in cui, per la dimensione dei lavori da eseguire e per il convergere di varie imprese nell’esecuzione dei lavori, si possono prospettare rischi infortunistici nuovi a cui appunto può ovviarsi tramite un’azione di coordinamento svolta dalla figura in questione”.

Successivamente, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello non avesse valutate idoneamente ed esaustivamente tutte le considerazioni svolte dal Tribunale ed ha annullata la sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra sezione della stessa Corte di Appello per un nuovo giudizio. Nel fare ciò la Corte di Cassazione ha espresso delle interessanti considerazioni in merito alla funzione ed alle responsabilità dei coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili. Con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996, infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la ratio della norma va ravvisata non nella sovrapposizione di un ulteriore soggetto a quelli a cui per legge è già affidato il controllo del rispetto della normativa antinfortunistica, ma nella creazione di una figura nuova per quei casi in cui, per la dimensione dei lavori da eseguire e per il convergere di varie imprese nell’esecuzione dei lavori, si possono prospettare rischi infortunistici nuovi a cui appunto può ovviarsi tramite un’azione di coordinamento svolta dalla figura in questione” La Suprema Corte ha ribadito, invece, che “in materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla succitata norma, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche ” affermando inoltre, con riferimento alla posizione della figura professionale del coordinatore, che “trattasi, perciò, di una posizione di garanzia appunto autonoma, indipendente, rispetto a quella pur gravante su altri soggetti”.

I compiti, i poteri e le responsabilità del coordinatore “non possono affatto ritenersi caducati dalla previsione di quelli pur incombenti ad altri soggetti dalla legge indicati, rispetto ai quali si pongono in relazione, appunto, di indipendenza ed autonomia. Ed a ragione, perciò, s’è anche altra volta chiarito che la tesi riduttiva …, che vorrebbe restringere l’ambito delle funzioni del coordinatore soltanto a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opus, urta … contro il preciso dettato della norma, la quale gli assegna anche il compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori”.

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