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LA CASSAZIONE SUI LIMITI DI RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

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La IV Sezione della Corte di Cassazione, con la recente Sentenza n. 8420 del 14 marzo 2022, si è pronunciata su un rarissimo caso di annullamento senza rinvio della condanna a un datore di lavoro perché “il fatto non sussiste”.

La sentenza, in sostanza, ribalta la tesi consolidata che il datore di lavoro sia responsabile a prescindere dalle sue concrete possibilità di intervenire.

I FATTI E LA VICENDA PROCESSUALE

La vicenda processuale segue alla sentenza con cui la Corte d’Appello, con una ampissima formula assolutoria, aveva già ridotto le pene inflitte in primo grado dal Tribunale.

Il tutto in relazione a un incidente mortale causato dall’investimento di un operaio ad opera di un’autobetoniera in manovra nell’ambito di un cantiere autostradale

Il punto centrale della disputa non è stato la condotta del lavoratore o la correlata responsabilità del datore di lavoro inerente a formazione, informazione e vigilanza, ma ha riguardato, invece, le dotazioni di cui doveva disporre l’autobetoniera stessa.

A tale riguardo va considerato che l’autobetoniera deve essere vista sia come autoveicolo, sia come mezzo d’opera.

I relativi requisiti devono dunque essere, quindi, analizzati sia dal punto di vista del Codice della Strada, sia dal punto di vista dei principi del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008.

La tesi accusatoria definitivamente cassata con la Sentenza in questione si basava sulla responsabilità da parte del datore di lavoro in relazione al mancato utilizzo, sull’autobetoniera, degli specchi “guarda avanti”.

Si tratta, per la cronaca, di specchi utili alle manovre di cantiere ma non alla circolazione stradale, e dunque figli per l’appunto delle norme del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, non del Codice della Strada.

QUALI LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO?

Il modo per restringere, nel caso in esame, la discrezionalità dell’interprete è ritenere che, là dove parla di misure “concretamente attuabili”, il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente rilevante è solo la deviazione dei comportamenti del datore di lavoro dagli “standard” di sicurezza attuati, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive.

La Cassazione precisa che “è in questa direzione che dovrà, di volta in volta, essere indirizzato l’accertamento del giudice: ci si dovrà chiedere non tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli standard di produzione industriale, o specificamente prescritta”.

Solo in questa maniera, secondo la Suprema Corte, si eviterà di considerare il datore di lavoro colpevole sempre e comunque, imputandogli di fatto l’omessa adozione di condotte concretamente non esigibili.

Continua la Corte di Cassazione precisando che nella vicenda in esame, posto che l’impiego di un determinato tipo di specchi “guarda avanti” non era prescritto al momento dell’immatricolazione del veicolo, che peraltro negli anni successivi è stato oggetto di regolare manutenzione e revisione, occorre prendere atto che dall’istruttoria svolta, non è emersa la omissione di cautela da parte dell’imputata in “applicazioni tecnologiche generalmente praticate e di accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti”, né si è accertato se i sistemi aggiuntivi in effetti già adottati prima del fatto (gli specchi grandangolari e di accostamento) fossero comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza. Non è possibile, quindi, affermare nel caso di specie la comprovata “deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto” dell’attività svolta.

Per l’ennesima volta, notiamo che una Corte di solito particolarmente severa nei confronti del datore di lavoro resta però pronta a vigilare sui limiti della sua responsabilità.

Quest’ultima, inderogabile in un determinato ambito, non può mai eccedere l’ambito stesso superando il limite invalicabile che porta alla responsabilità oggettiva.

Riportiamo in allegato la Sentenza n. 8420 del 14 marzo 2022 della Corte di Cassazione.

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