ISTRUZIONI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ D’UFFICIO
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I Lavoratori, i Preposti e i Dirigenti sono soggetti all’obbligo di formazione in base a quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08:
“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza […]”.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione per i Lavoratori, i Preposti e i Dirigenti sono definiti dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Tale Accordo Stato Regioni stabilisce per i lavoratori l’obbligo di partecipare a due moduli formativi: uno di carattere generale di durata non inferiore a 4 ore ed uno di carattere specifico, la cui durata minima è funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
In particolare per i lavoratori che svolgono attività d’ufficio e non accedono ai reparti produttivi, ovvero che operano in aziende appartenenti ai macrosettori Ateco G, H, J, K, O, P e Q, l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 definisce una classe di rischio basso che prevede 4 ore di formazione specifica, per un totale di 8 ore di formazione unitamente a quella generale.
Per approfondire il tema della formazione sulla sicurezza nelle attività d’ufficio, richiamando gli obblighi a carico del datore di lavoro e i percorsi formativi per i lavoratori, i preposti e i dirigenti, nonché gli addetti al primo soccorso e all’antincendio clicca sul seguente link:
ISTRUZIONI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE D’UFFICIO.
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