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ISPETTORATO LAVORO: CHIARIMENTI COMPITI DEL DATORE DI LAVORO

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Con la circolare dell’11 gennaio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) chiarisce le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 151/2015 che, con l’art. 20 comma 1 lettera g), ha modificato l’art. 34 del Decreto Legislativo 81/2008 abrogando, in particolare, il comma 1-bis.

Il comma 1-bis abrogato consentiva lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, fermo restando l’obbligatorietà di partecipare ai corsi di formazione previsti per addetti antincendio e per addetti al primo soccorso.
Ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, avere un datore di lavoro adeguatamente formato, sia per quanto riguarda i presidi antincendio, sia per le tecniche di primo soccorso, rappresenta un vantaggio anche per le imprese che occupano più di cinque lavoratori, ragion per cui è stata avanzata l’abrogazione di tale comma.
In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/2008.

Il datore di lavoro deve, ai sensi dell’art.18 del Decreto Legislativo 81/2008 “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (comma 1, lettera b) e “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (comma 1, lettera t).

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