ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI: LE NOVITÀ DAL 15/3/22
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La Delibera n. 3 del 7 febbraio 2022 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, entrata in vigore il 15 marzo 2022, ha disposto delle semplificazioni amministrative per le imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali intervenendo sulle prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione all’Albo stesso.
QUALI SONO LE CATEGORIE PER LE QUALI È STATA DISPOSTA UNA MODIFICA DELLE PROPRIE PRESCRIZIONI?
Nell’art. 1 della Delibera n. 3 del 7 febbraio 2022 è possibile trovare l’elenco di tutte le categorie per le quali è stata disposta una modifica alle proprie prescrizioni, vediamo nello schema sotto quali sono:
| Categoria | Modifiche e integrazioni alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione |
| Categoria 1 | Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “A” |
| Categoria 4 e 1 | Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “B” |
| Categoria 5 e 1 | Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “C” |
| Categoria 6 | Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato D” |
| Categoria 8 | Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “E”. |
| Categoria 9 | Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “F” |
| Categoria 10 | Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “G” |
| Categoria 2-bis | Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “H” |
| Categoria 3-bis | Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “I” |
| Categoria 4-bis | Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “L” |
| Categoria 2-ter | Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “M” |
| Trasporti ferroviari nelle categorie da 1 a 5 | Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “N” |
Per quanto riguarda i provvedimenti autorizzativi già in corso di validità, emessi e notificati prima del 15 marzo 2022, l’art. 2 dispone la trasmissione della Deliberazione stessa a tutte le imprese iscritte, al fine di permettere l’adeguamento alle nuove prescrizioni.
Al fine di supportare le imprese nell’iscrizione, venga fornito dal Comitato un nuovo servizio di video guide online, con spiegazioni dettagliate delle modalità pratico-operative di iscrizione.
CHE COSA CAMBIA NELLA REALTÀ OPERATIVA DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI DEI RIFIUTI?
La novità più importante e rilevante, in linea con i principi di semplificazione amministrativa e dematerializzazione, è l’eliminazione dell’obbligo per le imprese di accompagnare ogni trasporto di rifiuti con copia cartacea del Provvedimento di Iscrizione all’Albo.
Sarà quindi possibile, in caso di controlli su strada o ad un impianto di trattamento dei rifiuti, rendere disponibile il Provvedimento di Iscrizione all’Albo anche in formato digitale.
L’altra importante novità riguarda la modifica della prescrizione che impone ai trasportatori di riportare il rifiuto al sito di provenienza qualora l’impianto di destino non lo riceva.
Nella nuova formulazione della prescrizione si dispone che il trasportatore possa concordare con il produttore/detentore del rifiuto un altro idoneo impianto di destino.
Riportiamo in allegato la Delibera n. 3 del 7 febbraio 2022 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
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- Delibera n. 3 del 7 febbraio 2022 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale dei Gestori AmbientaliAccedi per scaricare
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