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INTERPELLO: TIROCINI FORMATIVI PRESSO LAVORATORI AUTONOMI

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Pubblicato l’Interpello n. 4 del 2018 che risponde a dei quesiti in merito all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come Datori di lavoro.

L’ISTANZA

Nello specifico la Provincia Autonoma di Trento chiede di conoscere “[…] se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come Datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs. 81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza di colui che svolge tirocinio o se invece il D.Lgs. 81/08 vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.

LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI

La Commissione Interpelli ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nell’articolo 5 del Decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 (“Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”). Quest’ultimo andrà letto congiuntamente con le previsioni del D.Lgs. 81/08.

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