INTERPELLO SULLA TRASMISSIONE TARDIVA DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
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All’Istanza di Interpello n. 5/2009 del 6 Febbraio 2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha risposto che è ammissibile l’applicazione della sanzione sancita dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dall’art. 2 lett. b) della Legge n. 561/1993 nel caso in cui il datore di lavoro presenti tardivamente la denuncia di malattia professionale richiesta dall’Inail, sempre chè “l’Istituto stesso abbia trasmesso al datore unitamente alla richiesta di denuncia copia della certificazione medica di cui all’art. 53” del citato Decreto del Presidente della Repubblica.
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