INTERPELLO: SOGGETTI FORMATORI CORSI PER LAVORATORI IN E-LEARNING
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Pubblicato l’Interpello n. 7 del 2018 che risponde al quesito sui soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità E-Learning ai sensi l’art.37 del D.Lgs. 81/08. I soggetti formatori sono solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
L’ISTANZA D’INTERPELLO
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione interpelli in merito “ai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità E – Learning”.
In particolare “l’art.37 del D.Lgs. 81/08 e smi e il successivo Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il Datore di Lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità E-Learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’Allegato I”.
L’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e smi, amplia le possibilità di formazione in modalità E-learning al Modulo A, all’aggiornamento per RSPP e ASPP e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell’allegato II dello stesso accordo.
Al punto A dell’allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo” recita: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’allegato A”.
Poiché l’allegato II del 7 luglio 2016 sostituisce l’allegato I del 21 dicembre 2011 la frase citata sembra dover comprendere anche la formazione per i lavoratori contraddicendo il principio per cui quest’ultima può essere erogata direttamente dal Datore di Lavoro.
LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI
La Commissione Interpelli, sulla base di quanto stabilito nel citato Accordo del 7 luglio del 2016, ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità E-Learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II.
I Datori di Lavoro non rientrano nei soggetti formatori previsti al punto 2 dell’Allegato A.
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