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INTERPELLO: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE SENZA LA NECESSITÀ DI EFFETTUARE SORVEGLIANZA SANITARIA

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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto al quesito dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP) relativamente “all’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prevede per il datore di lavoro, tra gli obblighi che non può delegare, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (DVR). Il datore di lavoro effettua tale adempimento “in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41” (art. 29 del D. Lgs. 81/08).

Inoltre l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 1, lettera a), pone in capo al datore di lavoro e ai dirigenti (che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite) l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”.

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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente invece “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale”, come previsto al comma 1, lettera a) dell’art. 25 del D. Lgs. 81/2008.

CHE COS’È LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

La sorveglianza sanitaria è “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” e deve essere effettuata dal medico competente ai sensi dell’art. 41, ovvero “a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

IL PARERE DELLA COMMISSIONE

Come si evince dalle precisazioni sopra riportate, la Commissione ha ricordato con l’interpello n. 2/2023 che la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta all’ambito di applicazione dell’articolo 41. Pertanto se dalla valutazione dei rischi svolta dal datore di lavoro come definito dall’art. 17, non si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 41, allora non è necessario lo svolgimento della sorveglianza sanitaria. In tale ipotesi la nomina del medico competente non è pertanto obbligatoria.

APPROFONDIMENTI

Vuoi maggiori informazioni sul ruolo del medico competente, leggi il nostro approfondimento.

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