fbpx Skip to content

INTERPELLO N. 9/2016: COME VALUTARE IL RISCHIO CHIMICO NEI SITI CONTAMINATI?

23448

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

L’interpello n. 9/2016 del 12 maggio 2016 che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro” proposto da Utilitalia, risponde in merito alla selezione della modalità di valutazione del rischio chimico all’interno di siti contaminati.

In particolare Utilitalia ha chiesto di sapere se, premesso che nei luoghi di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati, il datore di lavoro deve individuare tutti i pericoli e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel sito contaminato e non impiegati nelle attività dirette di bonifica, includendo anche pericoli e rischi derivanti dalla contaminazione stessa del sito, il datore di lavoro possa utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo pubblicato dall’InailIl rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” ai fini della valutazione e della gestione dei rischi da agenti chimici pericolosi presenti a qualsiasi titolo nei siti contaminati e non impiegati in dirette attività di bonifica.
Per dare una risposta a Utilitalia, la Commissione Interpelli, in un cappello introduttivo, sottolinea che:

– l’art. 2, co. 1, lett. q), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce la valutazione dei rischi come “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”;
– l’art. 28, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo che la valutazione dei rischi debba riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”;
– l’art. 28, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di indicare nel documento redatto a seguito della valutazione di cui all’art. 17, co 1, lett. a) del citato decreto, le “misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”.

Sulla base di tali premesse, la Commissione ha risposto che, Il manuale operativoIl rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel 2014 propone una procedura utile per la valutazione e gestione del rischio chimico ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla salute, fermo restando l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza. Atteso che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, la Commissione ritiene che l’utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa.

In allegato il testo dell’Interpello n. 9 del 2016

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679