INTERPELLO N. 8 DEL 2016: SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI DI DISTACCO DEL LAVORATORE
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Il recente Interpello n. 8 del 2016 del 12 maggio 2016 ha per oggetto la “risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008“ proposto da Utilitalia, per il tramite della Fondazione Rubes Triva.
In particolare Utitalia ha chiesto di sapere se nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorga l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati.
Per dare una risposta alla Fondazione Rubes Triva, la Commissione Interpelli, in un cappello introduttivo, sottolinea che l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. […]”. Inoltre ricorda che l’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che “l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Sulla base di tali premesse, la Commissione ha quindi risposto che, in caso di distacco dei lavoratori, gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). La Commissione ha inoltre precisato che, sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato” e al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
In allegato il testo completo dell’Interpello n. 8 del 2016:
Documenti correlati
- Interpello-n.8-2016-Obbligo-Sorveglianza-Sanitaria.pdfAccedi per scaricare
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