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INTERPELLO N. 19: E’ OBBLIGATORIA LA FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO?

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L’Interpello n. 19 del 25/10/2016 ha per oggetto “risposta al quesito relativo alla Obbligatorietà della designazione e relativa Informazione e Formazione degli addetti al Primo Soccorso Medico” proposto da ENEA.

L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) ha avanzato un quesito in merito alla obbligatorietà o meno in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa Informazione e Formazione degli addetti al Primo Soccorso per il Datore di Lavoro che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell’articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio“.
Al riguardo occorre premettere che l’art. 45 del D. Lgs. 81/08 per l’individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di Primo Soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, sentito il medico competente, rimanda al DM 15 luglio 2003, n. 388.
Tale decreto, in maniera differenziata per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B e C, individua le attrezzature minime che devono essere garantite da parte del Datore di Lavoro e fissa gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione teorico-pratica per l’attuazione di un primo intervento di soccorso interno e per l’attivazione degli interventi di Pronto Soccorso (esterno), affidando tale formazione a personale medico, che può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato per la parte pratica.

La Commissione Interpelli indica in base alla precedente premessa:
Il Datore di Lavoro deve assicurare un Primo Soccorso interno e garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche (art. 2, comma 4, DM 388/2003). Qualora il Datore di Lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell’orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al Primo Soccorso, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/08, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003. Inoltre il Datore di Lavoro non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall’art. 37, comma 9, del D. Lgs. 81/08, considerato l’obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell’allegato 3 dello stesso DM 388/2003“.

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