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INTERPELLO N. 15: OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA GUARDIA MEDICA?

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L’Interpello n. 15 del 25/10/2016 ha per oggetto “risposta al quesito in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008” proposto dalla Regione Lazio.
La Regione Lazio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito agli obblighi relativi alle visite mediche di sorveglianza sanitaria nei confronti dei medici di continuità assistenziale. In particolare la Regione Lazio chiede di sapere “se sussista o meno l’obbligo per gli stessi di sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria“.
La giurisprudenza ormai consolidata in materia ha evidenziato come l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, rispetto al rapporto di lavoro autonomo, si ritrova nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, non rilevando, quindi, in sé la tipologia contrattuale, ma le effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
La Commissione Interpelli ha quindi fornito le seguenti indicazioni:
Come già indicato nell’interpello n. 5/2016, per i medici di continuità assistenziale sussiste l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro rientrando, in tal caso, a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.”

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