fbpx Skip to content

INTERPELLO: MISURE DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

23214

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Pubblicato l’Interpello n. 3 del 2018 che risponde a dei quesiti posti dal Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali in merito al lavoro del personale della Polizia Locale.

LE ISTANZE
Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali propone le seguenti istanze:

– se, e in che misura, l’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, si possa applicare nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere incardinati nelle Forze “destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
– se le postazioni mobili o soggette a cambiamento, ed in particolare i luoghi dei roghi (i campi nomadi), costituiscano ambiente di lavoro alla luce del D. Lgs. n. 81/2008 e se, pertanto, vi sia un obbligo, da parte dei Comandi di Corpi di Polizia Locale, di predisporre le misure di sicurezza generali predisposte dal TU (artt. 62 e segg., 42 e segg.) e, più specificamente, quelle di cui all’allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008 (artt. 1, 2, 4) nell’ambito della attività di presidio dei roghi medesimi.

LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI
La Commissione Interpelli fornisce le seguenti indicazioni:

“Per quanto concerne il primo quesito, il D. Lgs. n. 81/2008 si applica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l’attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, qualora l’attività comporti – ai sensi degli articoli 3 e 5 della già citata legge n. 65/1986 – lo svolgimento di “compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
Relativamente al secondo quesito, si rappresenta che “ferme restando le disposizioni di cui al Titolo I“, per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 62 del D. Lgs. n. 81/2008, si intendono, unicamente ai fini dell’applicazione del Titolo II, i “luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore. [..] tuttavia ritiene opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa”
.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679