INTERPELLO: MEDICO COORDINATORE E RIUNIONE PERIODICA
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Con Interpello n. 1 del 7 giugno del 2022, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un quesito riguardante la possibilità per il medico competente coordinatore di partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/08.
CHE COS’È UN INTERPELLO?
In ambito di sicurezza sul lavoro, l’interpello consiste in un quesito di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro a cui risponde la Commissione per gli Interpelli.
Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.
IL QUESITO: IL MEDICO COMPETENTE COORDINATORE PUÒ PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL’ART. 35?
Un Ente ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli in merito al quesito: “Qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 D. Lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”.
LA RIPOSTA DELLA COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI
La Commissione per gli Interpelli risponde citando l’art. 35 del D. Lgs. 81/08: “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato (…)”
La Commissione per gli Interpelli precisa che, con riferimento alla norma citata, non si evince dalla stessa la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva.
In ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/08, quindi, l’invito deve essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.
Riportiamo in allegato il testo dell’Interpello n. 1 del 7 giugno del 2022 della Commissione per gli Interpelli.
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- Interpello n. 1 del 7 giugno del 2022 della Commissione per gli InterpelliAccedi per scaricare
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