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INTERPELLO MASE SU AIA E MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente risposto ad un interpello relativo all’applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD o, in inglese, Best available techniques — BAT) e delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA). Il MASE chiarisce che le autorizzazioni non devono imporre l’uso di tecniche specifiche, ma piuttosto stabilire obiettivi prestazionali. Questo principio è in linea con la Direttiva IED, che afferma che le tecniche utilizzate per il recupero sono irrilevanti, purché il solvente recuperato sia riutilizzato o riciclato.

Vediamo di seguito un dettaglio di tale interpello con nota n. 61172 del 29/03/2024.

LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI SULLA INTERPRETAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE EMISSIONI ASSOCIATE ALLE BAT

La Provincia di Padova ha trasmesso richiesta di chiarimenti al MASE riguardo all’interpretazione delle BAT-AEL (Best Available Techniques Associated Emission Levels, ossia i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili) menzionate nelle conclusioni sulle BAT della Decisione 2020/2009.

La Provincia è l’ente competente al rilascio dell’AIA di gran parte delle installazioni ubicate nel proprio territorio e, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006, è tenuta a riesaminare le AIA delle installazioni per il recepimento delle BAT, l’adeguamento e il rilascio della nuova autorizzazione.

In particolare ci si riferisce qui alle installazioni in cui vengono effettuati trattamenti di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, indicate alla categoria 6.7 dell’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

La Provincia di Padova chiede chiarimenti in merito ai valori limite di emissione, in particolare su due note tecniche presenti nelle tabelle di riferimento e vuole sapere se la prima nota possa essere applicata a qualsiasi tipo di recupero del solvente utilizzato, incluso l’uso di distillatori, e se la seconda permette un aumento dei limiti superiori indicati per le emissioni.

I RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA FORMULAZIONE DELLA RISPOSTA

L’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 in merito all’AIA, ai commi 4 e 4 bis precisa che valori limite di emissione, parametri e misure tecniche equivalenti devono riferirsi all’applicazione delle BAT, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica. Non si impongono quindi tecnologie precise ma si stabiliscono valori limite di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) secondo le Conclusioni sulle BAT, risultato di un’ampia collaborazione europea.

In particolare, si menzionano due casi (tabelle 11 e 17) per le emissioni di composti organici volatili totali TCOV, dove è possibile aumentare il limite massimo di emissione se vengono impiegate determinate tecniche che facilitano il reimpiego o il riciclo del solvente, secondo le seguenti note:

  1. il valore superiore dell’intervallo di riferimento, pari a 20 mg C/Nm³, può essere elevato a 50 mg C/Nm³ se si impiegano tecniche che consentono il reimpiego/riciclaggio del solvente recuperato
  2. per gli impianti che utilizzano la tecnica dell’adsorbimento associata ad una tecnica di trattamento dei gas in uscita dal processo, si applica un requisito BAT-AEL aggiuntivo inferiore a 50 mg C/Nm³ agli scarichi gassosi in uscita dal concentratore

CONSIDERAZIONI GENERALI

Le normative IPPC non devono imporre l’uso di tecnologie specifiche nelle autorizzazioni ambientali, ma devono piuttosto definire obiettivi prestazionali. Questo principio guida l’interpretazione della prima nota alle tabelle 11 e 17 delle Conclusioni sulle BAT, sottolineando che si debbano valutare le prestazioni piuttosto che le specifiche tecniche adottate.

Per quanto concerne la seconda nota, la stessa non si riferisce al BAT-AEL da applicare al flusso concentrato in uscita dall’adsorbitore successivamente trattato in una ulteriore fase, ma piuttosto al flusso primario con tenore di inquinante molto basso che è direttamente rilasciato in atmosfera dal concentratore (cui in mancanza della nota bisognerebbe applicare la soglia di 20 mg C/Nm³).

LA RISPOSTA DEL MASE

Sulla base delle precedenti premesse e considerazioni, il MASE ha quindi formulato la seguente risposta ai quesiti posti dalla Provincia di Padova:

Quesito 1Il limite superiore dell’intervallo individuato dalla nota n. (1) (da 20->50 mg C/Nm³) deve essere considerato per qualsiasi tipo di adsorbimento/deadsorbimento con carboni attivi/zeoliti, etc.)?

Risposta 1Considerato che l’articolo 29.sexes, comma 4, del D.Lgs. 152/06, in completa coerenza con la direttiva IED, chiarisce il principio generale secondo il quale l’autorizzazione fissa le condizioni in termini prestazionali, senza imporre il ricorso a specifiche tecniche o tecnologie, si può confermare che la tecnica impiegata per il recupero è irrilevante ai fini dell’applicazione della nota 1 alle tabelle 11 e 17 delle Conclusioni sulle  BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/2009, a condizione che sia consentito il reimpiego/riciclaggio del solvente recuperato.

Quesito 2Il BAT-EL aggiuntivo di 50 mg C/Nm³, in caso di utilizzo della BAT 16 c) associata ad una tecnica di trattamento dei gas in uscita della nota 2), va intesa come aggiunta al BAT-AEL di 20 o 50 mg C/N m³ (quindi 20+50 =70 mg C/N m³ oppure 50+50 = 100 mg C/N m³)?

Risposta 2 – Diversamente da quanto previsto dalla nota precedente: la nota 2) […] non si riferisce ai valori BAT-AEL da considerare per il flusso rilasciato in atmosfera a valle del trattamento del gas concentrato in uscita dal processo di adsorbimento/deadsorbimento, i cui valori massimi rimangono pertanto rispettivamente 20 mg C/N m³ o (in caso di recupero, in applicazione dalla nota 1) 50 mg C/N m³. Tale nota si riferisce piuttosto ai limiti da applicare alle distinte emissioni in atmosfera del concentratore non soggette a ulteriori trattamenti, per le quali il valore superiore BAT-AEL è in ogni caso 50 mg C/Nm³.

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