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INTERPELLO: COORDINATORE PER LA SICUREZZA E D.I. 04/03/2013

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La Commissione per gli Interpelli ha fornito indicazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2 del D.I. 04/03/2013 inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, con particolare riferimento ai principi per il segnalamento temporaneo.
Nello specifico l’istante, Federcoordinatore, ha espresso dubbiosità sul coinvolgimento del Coordinatore per la Sicurezza nell’ambito del D.I. 04/03/2013.
Infatti il decreto richiama l’obbligo di dare evidenza dei criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare all’interno dei documenti di sicurezza di cui agli art. 17, 26, 96 e 100 del D. Lgs. 81/08. Gli art. 17, 26 e 96 sono riferiti ad obblighi riconducibili al Committente o Datore di lavoro, mentre la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), disposta dall’art. 100, è tra gli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza.
La Commissione per gli Interpelli spiega che non appare inappropriato con le finalità del D.I. 04/03/2013 il riferimento all’art. 100 del D. Lgs. 81/08 in quanto nel Piano di Sicurezza e di Controllo deve essere indicata, in particolare con riferimento a cantieri stradali e/o autostradali, la presenza di rischi esterni per il cantiere e per i lavoratori derivanti dal traffico circostante (punto 2.2.1, lett. b), allegato XV del D. Lgs. 81/08). Pertanto è corretto il coinvolgimento del Coordinatore per la Sicurezza nei termini appena indicati anche se la sua figura non viene esplicitamente richiamata nel D.I. 04/03/2013.

Di seguito si allega Interpello n° 1/2015:

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