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INTERPELLO 6/2019: QUALI DISPOSITIVI NEI LAVORI IN QUOTA?

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Pubblicato l’Interpello n. 6 del 2019 inoltrato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza alla Commissione Interpelli.

Il quesito presente nell’Interpello è il seguente: “Il Datore di Lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi (lavori speciali), ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?“.
Inoltre, la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza afferma che l’obbligo “risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva (DPC) rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre“.

La Commissione Interpelli, ritiene non vi sia alcun “contrasto” tra gli articoli 148 e 111 del D.lgs. 81/08, specificando che l’art. 148, relativo a “lavori speciali“, dispone la messa in atto di misure di protezione collettiva “nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette”.
Il D. Lgs. 81/08 all’art. 148 è, dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente.

Si conclude che è sempre presente l’obbligo di mettere in atto i dispositivi di protezione collettiva (DPC), salvo i casi specificatamente previsti, “ll datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […] Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati” (art. 148 comma 6 D. Lgs 81/08).

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