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INTERPELLO: QUANTE ORE DI ASSENZA AL CORSO RLS?

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Con l’Interpello n. 3/2023, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un quesito riguardante le ore di formazione per il RLS e la percentuale di assenze al corso previsto dal D.Lgs. 81/08.

CHE COS’È UN INTERPELLO?

In ambito di sicurezza sul lavoro, l’interpello consiste in un quesito di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro a cui risponde la Commissione per gli Interpelli.

Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

OGGETTO DEL QUESITO

La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale ha chiesto parere alla Commissione sull’obbligo di frequenza ai corsi di formazione per RLS: le 32 ore previste come durata minima vanno svolte al 100% o, per similitudine ad altri corsi di formazione previsti per altre figure della sicurezza, sono ammesse ore di assenza fino a un massimo del 10%?

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti sulla sicurezza e sulla salute in ambito lavorativo e ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08:

  • Il comma 10 precisa che la formazione deve affrontare i rischi specifici esistenti nella realtà in cui opera, acquisendo adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
  • Il comma 11 indica modalità, durata e contenuti della formazione definendo che la durata minima del corso per RLS è di 32 ore iniziali.
  • Il comma 12 chiarisce che le ore di formazione del RLS devono essere svolte durante l’orario di lavoro senza comportare oneri economici a carico del lavoratore.

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LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI

L’Interpello n. 3/2023 ribadisce che la durata minima dei corsi di formazione del RLS deve essere di 32 ore iniziali, così come previsto dal D.Lgs. 81/08, e le modalità, la durata e i contenuti specifici devono essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

APPROFONDIMENTO…

Il RLS, oltre alla formazione iniziale di 32 ore, ha l’obbligo di aggiornamento periodico annuale della formazione, la cui durata è indicata all’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/08: almeno 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e almeno 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Clicca sui relativi link per consultare il calendario dei corsi organizzati da Vega Formazione.

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