INTERPELLO 2/2019: “ESEDI” E OBBLIGO VALUTAZIONE AGENTI CANCEROGENI
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IL QUESITO
Pubblicato l’Interpello 2 del 2019, la Regione Toscana, in relazione all’attività degli Enti Ispettivi della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106“.
In particolare il quesito riguarda il punto d), dell’allegato 1 alla Circolare ESEDI […d) Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale: 1) campionamento ed analisi dei campione aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati…] in riferimento alle attività dell’art. 249 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI
La Commissione Interpelli, sulla base degli elementi forniti, ritiene “che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.“
Inoltre aggiunge, “Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni – del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni“.
In conclusione la Commissione ribadisce l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare in ogni caso la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, e di adottare tutte le misure preventive necessarie previste dal titolo IX, Capo II del D. Lgs. n. 81/2008 anche per le attività non rientranti nell’art. 246 del D.Lgs 81/2008 ma che si possono trovare a contatto con le sostanze di cui all’art. 236 del D.Lgs. 81/2008.
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