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INSTALLAZIONE IMPIANTI: MODIFICHE AL D.M. 37/08

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2022 il D.M. 29/9/22 che apporta alcune modifiche al testo del D.M. 37/08 sull’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Vediamo le novità…

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI: COSA CAMBIA?

Il D.M. 29/9/22 recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale introduce delle modifiche al D.M. 37/08Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Le modifiche introdotte riguardano la progettazione e costruzione di nuovi edifici con particolare riferimento a:

  • gli impianti radiotelevisivi
  • le antenne
  • gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv
  • telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica
  • le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti.

Riportiamo nella tabella sotto le modifiche apportate al D.M. 37/08:

art.Testo ante D.M. 29/9/22Testo post D.M. 29/9/22
Art. 1, comma 2 lettera b)impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genereimpianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti
Art. 2, comma 1 lettera a)punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utentepunto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
Art. 2, comma 1 lettera f)impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigenteimpianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti
Art. 5-bis Adempimenti del tecnico abilitato. 1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. 3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

QUANDO ENTRERANNO IN VIGORE LE MODIFICHE?

Le modifiche al D.M. 37/08 entreranno in vigore a partire dal 28 dicembre 2022.

Riportiamo in allegato il testo coordinato del D.M. 37/08 con le modifiche apportate dal D.M. 29/9/22.

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