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INPS: ESONERO CONTRIBUTIVO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

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L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), con il messaggio 3 aprile 2023, n. 1269, “Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere. Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste” informa che sono stati riaperti i termini per le domande di esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati con certificazione di parità di genere.

IN COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI GENERE?

Nel mondo del lavoro, l’introduzione di un Sistema di Certificazione della Parità di Genere (rientrante nella Missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR) mira a promuovere una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro.

La “certificazione della parità di genere” è stata introdotta dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 (art. 4), all’interno del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), nel quale è stato inserito l’articolo 46-bis, recante al comma 1:

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”.

Il comma 2 del medesimo articolo 46-bis demandava all’adozione di uno o più decreti per la disciplina di dettaglio della certificazione della parità di genere, che si è attuata con l’emanazione del Decreto 29 aprile 2022 da parte del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia.

QUALI VANTAGGI COMPORTA PER LE AZIENDE?

In favore delle aziende del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere la Legge n. 162/2021 (art. 5), ha introdotto per l’anno 2022 un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro.

QUANDO SI APPLICA L’ESONERO?

La disciplina di dettaglio dell’esonero in oggetto è stata attuata con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per le Pari opportunità e la famiglia e dell’Economia e delle finanze, del 20 ottobre 2022.

Successivamente l’INPS, con Circolare numero 137 del 27/12/2022, ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro, che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere alla nuova misura di esonero.

Per sapere quali sono i datori di lavoro privati e pubblici che possono accedere al beneficio e quelli che invece sono esclusi dall’applicazione dell’esonero, consigliamo di leggere il paragrafo 2 della Circolare numero 137 del 27/12/2022 dell’INPS.

COME SI PUÒ ACCEDERE AL BENEFICIO?

La Circolare numero 137 del 27-12-2022 dell’INPS indicava nel paragrafo 7 che per accedere al beneficio relativo all’anno 2022, i datori di lavoro del settore privato che hanno conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022 devono utilizzare lo specifico modulo telematico “PAR_GEN”, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal già richiamato decreto del 20 ottobre 2022 del Ministero dell’Interno.

Le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione potevano essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA AL 30 APRILE

Il messaggio 1269 del 3 aprile 2023 dell’INPS ha reso noto che è stato differito il termine di presentazione delle domande di esonero (inizialmente fissato al 15 febbraio 2023) per i datori di lavoro interessati, date le difficoltà di ordine tecnico riscontrate dagli aventi diritto.

La nuova data entro cui presentare la domanda è stata definita nel 30 aprile 2023.

L’INPS ha inoltre specificato che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore. Pertanto anche coloro che hanno già inviato le richieste di riconoscimento dell’esonero con indicata una retribuzione media non coerente, potranno procedere con la correzione dell’istanza (previa rinuncia a quella già inviata), e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile entro il termine nuovo indicato, ovvero il 30 aprile 2023.

La retribuzione media mensile da indicare nell’istanza online deve essere stimata per l’intero periodo di durata della certificazione.

APPROFONDIMENTO

Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare il sito dell’INPS ai seguenti link:

E PER COLORO CHE HANNO CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE DOPO IL 31 DICEMBRE 2022?

L’articolo 1, comma 138, della legge n. 234/2021, ha reso strutturale la misura, incrementando, a decorrere dal 2023, la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere. Pertanto per i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022, l’INPS ha specificato che verranno fornite, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, successive apposite indicazioni anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa dell’esonero.

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