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INL: CHIARIMENTI SULLA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA (FAD SINCRONA)

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha diffuso la Circolare n. 2 del 7 aprile 2022 con cui fornisce chiarimenti in merito alla formazione “base e trasversale” da erogare in modalità FAD (Formazione A Distanza) sincrona (ossia in videoconferenza) per i lavoratori in apprendistato.

Secondo lo stesso Ispettorato, come evidenziato nel comunicato stampa pubblicato sul sito: La circolare introduce pertanto un principio – quello del ricorso alla formazione a distanza in modalità sincrona – potenzialmente applicabile anche al di fuori dell’istituto dell’apprendistato”.

Pertanto l’INL con questa nuova Circolare risponde alle richieste di chiarimenti circa la possibilità di fornire la formazione in modalità FAD sincrona (videoconferenza).

FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI: QUALE MODALITÀ È CONSENTITA?

L’INL specifica che “in forza dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 e delle linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l’apprendistato, finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.

In effetti, l’art. 44 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fornisce indicazioni circa la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e per quanto riguarda la formazione di tipo professionalizzante precisa che: “svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista”.

In forza delle linee guida, la formazione può realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

In assenza di regolamentazione regionale, si ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza.

L’INL nella Circolare del 7/4/22 ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona.

Attraverso tali sistemi si assicura, infatti, la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti.

In tal senso, la formazione deve dunque essere effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.

Peraltro, anche se con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale, con la nota prot. n. 527 del 29 luglio 2020, l’Ispettorato del Lavoro aveva già confermato la possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità e-learning o FAD, nella sola modalità sincrona prevista, nel caso di specie, dal Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020.

Appare necessario, pertanto, per le medesime ragioni innanzi esplicitate, che tali modalità siano rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione.

Riportiamo in allegato la Circolare n. 2 del 7 aprile 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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